
Chi si muove nel mondo degli appalti pubblici sa che distinguere tra costi e oneri della sicurezza può trasformarsi in un vero rompicapo normativo, capace di generare confusione anche tra i professionisti più navigati.
La questione non è solo terminologica: mentre i costi della sicurezza derivanti dal PSC non sono soggetti a ribasso e vengono determinati dalla stazione appaltante, gli oneri aziendali devono essere esplicitamente indicati in sede di offerta e sono sottoposti a verifica di congruità.
Una distinzione fondamentale che, se mal interpretata, può comportare l’esclusione dalla gara o, peggio ancora, sanzioni amministrative e penali che nessuna impresa può permettersi di sottovalutare.
Costi e oneri della sicurezza: due concetti distinti ma complementari
I costi della sicurezza rappresentano quella parte dell’importo lavori che deriva direttamente dalla stima effettuata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione secondo quanto previsto dall’articolo 100 del D.Lgs. 81/2008.
Si tratta di somme contrattualmente vincolanti che l’impresa appaltatrice deve sostenere per garantire il coordinamento delle attività nel cantiere, la gestione delle interferenze tra lavorazioni diverse e l’implementazione di tutte quelle misure che il committente ritiene necessarie per la sicurezza specifica di quel cantiere, e che per legge non possono essere soggette a ribasso d’asta.
Gli oneri della sicurezza aziendali, invece, sono quei costi che ogni datore di lavoro sostiene per la gestione dei rischi specifici della propria attività imprenditoriale, derivanti dal proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e già ricompresi nelle spese generali dell’impresa, ma che devono essere esplicitamente dichiarati nell’offerta economica ai sensi dell’articolo 95 comma 10 del Codice degli Appalti.
Come calcolare gli oneri aziendali della sicurezza secondo le linee guida Itaca
Le linee guida ITACA 2015 hanno introdotto una formula standardizzata per la verifica della congruità degli oneri aziendali: OAP = OTSA x IOSA, dove OAP rappresenta gli Oneri Aziendali Presunti, OTSA l’incidenza degli oneri totali della sicurezza aziendale storici presunti e IOSA l’importo offerto per lo specifico appalto.
Secondo il documento ITACA, gli oneri aziendali dovrebbero attestarsi tra il 3% e il 5% delle spese generali sostenute dall’operatore economico, che a loro volta sono valutate in una percentuale variabile tra il 13% e il 17% dell’importo lavori, come stabilito dall’articolo 32.2 del DPR 207/2010.
Questo significa che, in termini pratici, gli oneri della sicurezza aziendali oscillano tra lo 0,39% e lo 0,85% dell’importo totale dei lavori: un range apparentemente ridotto ma che, su appalti di grande entità, può rappresentare cifre considerevoli che l’impresa deve saper giustificare con precisione documentale durante la fase di verifica dell’anomalia dell’offerta.
Le voci che compongono i costi della sicurezza da PSC e quelle degli oneri aziendali
L’Allegato XV del D.Lgs. 81/08 elenca tassativamente le voci che devono essere contabilizzate tra i costi della sicurezza: apprestamenti previsti nel PSC (ponteggi, parapetti, recinzioni), misure preventive e DPI per lavorazioni interferenti, impianti di terra e antincendio, segnaletica di sicurezza, procedure per motivi specifici di sicurezza, sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni e misure di coordinamento per l’uso comune di attrezzature.
Gli oneri aziendali si dividono invece in due macrocategorie: quelli gestionali, che comprendono la formazione base dei lavoratori, la sorveglianza sanitaria ordinaria, la gestione del servizio di prevenzione e protezione, e quelli operativi, specificamente legati al cantiere oggetto dell’appalto come la formazione integrativa, i DPI non previsti nel PSC e la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS).
La distinzione è cruciale perché mentre i costi da PSC sono determinati unilateralmente dalla stazione appaltante e l’impresa può solo proporre integrazioni migliorative, gli oneri aziendali devono essere autonomamente quantificati dall’impresa in base alla propria organizzazione aziendale, al proprio DVR e alle specifiche modalità operative con cui intende affrontare il cantiere, diventando così un elemento di valutazione della sostenibilità economica dell’offerta.
Formazione obbligatoria sulla sicurezza: quando i corsi diventano oneri per l’impresa
L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha ridefinito l’architettura formativa obbligatoria stabilendo che ogni lavoratore deve ricevere una formazione generale di 4 ore valida per tutti i settori, più una formazione specifica che varia da 4 ore per il rischio basso, 8 ore per il rischio medio fino a 16 ore per il rischio alto, con obbligo di aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni.
I costi di questa formazione, che comprendono anche i corsi di sicurezza sul lavoro per figure specifiche come RSPP aziendale (16-48 ore), RLS (32 ore), addetti antincendio (4-16 ore) e primo soccorso (12-16 ore), ricadono interamente sul datore di lavoro e costituiscono una voce significativa degli oneri aziendali della sicurezza che deve essere considerata nella formulazione dell’offerta economica.
La formazione diventa un costo da PSC solo quando il coordinatore per la sicurezza prevede formazione specifica aggiuntiva per rischi particolari del cantiere o per l’utilizzo di attrezzature speciali necessarie esclusivamente per quel particolare appalto: in questo caso, essendo un’imposizione del committente e non un obbligo generale dell’impresa, il relativo costo deve essere computato nei costi della sicurezza non soggetti a ribasso e non negli oneri aziendali dell’impresa.